Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro, n. 4. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 40 del 9 dicembre 2020 recante: «Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 29 gennaio 2021. Sul BUR n. 118 del 9 dicembre 2020 e' stata pubblicata la L.R. Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 recante: «Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di attivita' produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attivita' culturali, sanita'. Disposizioni varie». Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute nell'art. 4 ed i prospetti allegati relativi al disavanzo presunto (allegato O2) e al ripiano dello stesso, presentino aspetti di illegittimita' costituzionale rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma l Cost. per il seguente Motivo Illegittimita' dell'art. 4 L.R. Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 per contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. L'art. 4, rubricato «Disavanzo di amministrazione presunto» cosi' dispone: «Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato O2, accluso alla presente legge, in applicazione del disposto dell'art. 42 del decreto legislativo, n. 118/2011 e del principio 9.11». L'allegato O2 cosi' prevede: Parte di provvedimento in formato grafico Preliminarmente si evidenzia che l'ultimo rendiconto approvato dalla Regione Basilicata e' relativo all'esercizio finanziarlo 2017. Pertanto, non e' possibile dare riscontro al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. Con riferimento al disavanzo 2018, nella Nota integrativa alla L.R. n. 40/2020 e' specificato che, a seguito della parifica della Corte dei conti del rendiconto 2018, si e' pervenuti ad una quantificazione del risultato di amministrazione (2018) pari a meno euro 17.688.239,00 (1) . Tale importo e' rappresentato nella suddetta tabella O2, nella sezione «Modalita' copertura del disavanzo». Al riguardo, il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede: «9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». A sua volta la lettera b) del principio contabile 9.2.26, prevede: «b) il disavanzo non ripianato e' pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di Amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28». Dunque, a mente dei principi contabili sopra citati, la legge regionale avrebbe dovuto prevedere l'applicazione del disavanzo 2018 all'esercizio 2020. Tuttavia, ad esercizio 2020 ormai concluso, la quota di disavanzo 2018 doveva essere interamente applicata all'esercizio 2021. Con riferimento al disavanzo 2019 l'art. 42, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che: «Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori». Il principio applicato 9.2.24, ultimo periodo, dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 fornisce la corretta interpretazione della suddetta disposizione normativa, chiarendo: «Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio». Pertanto, alla luce di tali principi, il disavanzo 2019 dovra' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (di cui la stessa L.R. 40/2020 costituisce «prima variazione»), ovvero nel triennio 2020/2022 (salvo terminare prima, nel caso in cui la legislatura regionale abbia durata inferiore) ed in tali termini dev'essere predisposta la delibera consiliare. Cio' premesso, in primo luogo l'allegato O2 alla legge regionale impugnata, relativo all'analisi del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 e alle modalita' di copertura negli esercizi 2020/2022, non appare conforme a quanto previsto dal punto 9.11.7 dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011. In particolare, l'importo della prima colonna, rubricata «Composizione disavanzo presunto», della tabella «Modalita' copertura del disavanzo» deve corrispondere all'importo della seconda colonna, rubricata «Disavanzo presunto», della tabella «Analisi del disavanzo presunto». Dalla lettura delle tabelle di cui all'allegato O2, supra riportate, emerge invece che l'importo della colorma «Composizione disavanzo presunto» della tabella «Modalita' copertura del disavanzo» sia pari a euro 64.539.546,46 mentre quello della colonna «Analisi del disavanzo presunto alla data di riferimento del rendiconto del penultimo esercizio precedente (1) (31 dicembre 2018) (a)» della tabella «analisi del disavanzo presunto» sia pari a euro 17.688.239,00 (cio' in quanto risulta vuota la casella «Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente» relativa al 2019 nella stessa colonna). In secondo luogo, la predetta tabella «Modalita' copertura del disavanzo» evidenzia dei piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 che non rispettano quanto disposto dall'art. 42, comma 12 del citato decreto legislativo n. 118/2011, il quale, come evidenziato, prevede che il disavanzo di amministrazione sia applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. [ ] Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori». Orbene, i piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 superano il limite temporale suddetto. La tabella «Modalita' copertura del disavanzo», alla sezione «Copertura del disavanzo presunto per esercizio», prevede infatti il ripiano del disavanzo fino agli «Esercizi successivi (2023 e 2024)», come riportato nell'ultima colonna della sezione stessa. La previsione di un ripiano dei disavanzi fino al 2024, pertanto, si pone in palese contrasto con il citato art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011 che nel caso di specie, costituisce norma interposta all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in forza del quale «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;». In terzo luogo, la Regione non risulta avere ancora approvato la delibera consiliare prevista dal medesimo art. 42, avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Per quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 4 della legge regionale impugnata, laddove dispone il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto, in conformita' all'allegato O2, nonche' l'allegato stesso, non rispettando le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, prevedenti norme di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, violino l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, concernente la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (1) Nella nota integrativa si legge: «Nella presente legge si e', inoltre, proceduto alla verifica del risultato di amministrazione 2018 a valle della Decisione di parifica del Rendiconto Generale per l'esercizio 2018 n. 42/2020PARI, intervenuta il 27 luglio 2020. Nello specifico, con la richiamata Decisione, la Sezione di Controllo della Corte dei conti di Basilicata ha parificato il rendiconto 2018 con alcune eccezioni che riguardano, tra le altre, la necessita' di prevedere, nel risultato di amministrazione 2018 definitivo, una serie di accantonamenti e poste vincolate non iscritti con il disegno di legge 2018 approvato dalla Giunta. Sulla base dell'inserimento dei predetti maggiori accantonamenti e vincoli si e' pervenuti ad una quantificazione del risultato di amministrazione 2018 pari a - euro 17.688.239,00»